Art. 73.
(Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena).

      1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva applicata al condannato con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
      2. La liberazione condizionale è revocata se l'interessato viene condannato per delitto non colposo commesso nel corso della misura ovvero trasgredisce le prescrizioni stabilite per la esecuzione della stessa, quando la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita e alle violazioni delle prescrizioni, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. Con il provvedimento di revoca il tribunale di sorveglianza determina la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberazione condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.
      3. Decorso tutto il tempo della pena inflitta ovvero decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, l'esito positivo del periodo di

 

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prova estingue la pena nella sua interezza, compresa la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
      4. Al soggetto che ha dato prova, nel periodo di liberazione condizionale, di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 78. Si applicano gli articoli 78, comma 4, e 104.
      5. Il beneficio di cui al comma 4 si applica anche alle liberazioni condizionali e per i semestri in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.